Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha deliberato anche per l’anno 2021 una deroga per la formazione continua (come già accaduto per l’anno 2020 a causa della pandemia). Per il triennio 2020-2022 l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia stato rispettato l’obbligo minimo annuale di 20 crediti purché vengano maturati 90 crediti complessivi al termine del triennio formativo (31/12/2022)
Tale obbligo riguarda gli iscritti che non hanno compiuto 65 anni; per coloro che hanno superato detta soglia di età, o compiano 65 nel corso del triennio, la quota complessiva per l’assolvimento dell’obbligo formativi è di 30 crediti per l’intero triennio.
Ricordiamo che il MEF, per quanto riguarda la formazione per revisione legale, aveva confermato la proroga al 31/12/2022 del termine per il conseguimento dei crediti formativi relativi agli anni 2020 e 2021, regolarizzando la propria posizione attraverso al maturazione dei crediti necessari; per l’anno 2022 dovranno essere conseguiti 20 crediti di cui almeno 10 in materie caratterizzanti.